Dispensare o esonerare?


Una delle principali difficoltà degli alunni con disturbi specifici d’apprendimento riguarda lo studio delle lingue straniere, relativamente alle quali sono previsti la dispensa dalle prove scritte o l’esonero dall’insegnamento (che in ogni caso devono essere presenti all’interno della relazione diagnostica per poter essere attivate). Le conseguenze derivanti dalla dispensa o dall’esonero sono differenti,  qualora tali provvedimenti vengano adottati anche in sede di esami di Stato. L’articolo 5 comma 2 lettera c) della legge n. 170,  in relazione alle lingue straniere, prevede:

per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero.

I candidati con DSA, dispensati dalle prove scritte, che superano l’esame di Stato conseguono il titolo valido per l’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado o all’università. Nei casi in cui il bambino sia esonerato dall’insegnamento della lingua straniera (casi particolarmente gravi o in comorbilità con altri disturbi) invece l’alunno seguirà un piano didattico differenziato e in sede di esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione, svolgerà prove differenziate coerenti con il programma svolto. In questo caso il bambino non conseguirà il diploma ma l’attestazione prevista dal’articolo 13 del DPR n. 323/98:

Il nostro consiglio dunque è quello di cercare di evitare l’esonero a favore della dispensa, eccetto in casi di particolare difficoltà o compresenza di più disturbi.